IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 41 della legge 29  dicembre  1990,  n.  428,  recante
delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  84/450/CEE  del
Consiglio del 10 settembre 1984,  relativa  al  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' ingannevole; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 25 ottobre 1991; 
   Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 16 gennaio 1992; 
   Sulla proposta del Ministro per il coordinamento  delle  politiche
comunitarie, di concerto con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  di
grazia e giustizia, del tesoro  e  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                          F i n a l i t a' 
 
   1. Il presente decreto ha lo scopo di tutelare  dalla  pubblicita'
ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che  esercitano
un'attivita' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i
consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella  fruizione
di messaggi pubblicitari. 
   2. La pubblicita' deve essere palese, veritiera e corretta.